Art. 1.

      1.      Il primo comma dell'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

          «È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono il 2 per cento dei cittadini aventi diritto al voto o cinque Consigli regionali».